Gli intermediari finanziari soggetti all’obbligo individuano la forma giuridica e organizzativa, le procedure e i sistemi di controllo del punto di contatto centrale idonee a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio cui è esposta la propria operatività in Italia. A tal fine, tengono conto degli esiti dell’esercizio di autovalutazione al rischio di riciclaggio.
L’intermediario deve, in tale ambito, istituire presso il punto di contatto centrale tutte le funzioni e le procedure necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dalla normativa italiana sul contrasto al riciclaggio.
L’intermediario dota il punto di contatto centrale di risorse quantitativamente e qualitativamente adeguate, per competenze tecnico–professionali e in termini finanziari, in relazione ai compiti da svolgere, alla dimensione e complessità della rete di soggetti convenzionati e agenti di cui si avvale, all’esposizione al rischio di riciclaggio degli specifici servizi offerti.
Il ruolo di responsabile del punto di contatto centrale deve essere attribuito ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti per il responsabile antiriciclaggio ed il nominativo deve essere comunicato alla Banca d’Italia e alla UIF. Detto responsabile del punto di contatto centrale:
– è anche responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette;
– può essere nominato responsabile antiriciclaggio.
L’intermediario soggetto all’obbligo, assicura che presso il punto di contatto centrale siano approntate strutture e procedure adeguate affinché il punto di contatto centrale possa analizzare e valutare autonomamente tutte le operazioni effettuate in Italia dal destinatario e individuare quelle potenzialmente sospette.
A tal fine, il punto di contatto centrale tiene conto delle informazioni rilevanti che i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a comunicare allo stesso punto di contatto centrale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 231/07.
Per l’assolvimento degli obblighi di segnalazione, l’intermediario soggetto all’obbligo:
– mette a disposizione del punto di contatto centrale le informazioni rilevanti in suo possesso;
– dota il punto di contatto centrale di idonee procedure, anche di tipo informatico, per: a. la trasmissione delle comunicazioni da parte di soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto antiriciclaggio; b. lo svolgimento dell’adeguata verifica della clientela, ove tale compito sia assolto per il tramite del punto di contatto centrale; c. la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni; d. il controllo a distanza e il monitoraggio delle operazioni effettuate presso i soggetti convenzionati o agenti operativi in Italia; la trasmissione alle Autorità competenti di dati, comunicazioni o informazioni periodiche o a evento, incluse quelle di cui all’articolo 45, comma 2, del D.lgs. n. 231/07; a tal fine, il punto di contatto centrale gestisce, le eventuali credenziali di accesso ai sistemi e alle piattaforme di trasmissione dei dati.