Ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2018/1108, in materia di contrasto al riciclaggio, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in uno Stato membro che operano in un altro Stato UE possono, al ricorrere di alcune condizioni, considerarsi stabiliti in quest’ultimo, pur senza una succursale. In questi casi, essi devono applicare la disciplina antiriciclaggio dello Stato ospitante.
Lo Stato ospitante può richiedere ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica di istituire un punto di contatto centrale, nel rispetto delle condizioni individuate con regolamento delegato (UE) n. 1108 del 2018. Al punto di contatto sono assegnati i compiti previsti dallo stesso regolamento delegato.
In attuazione della disciplina europea, la normativa di riferimento italiana ha: i) incluso tra i destinatari della disciplina italiana i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro che operano in Italia con uno o più soggetti convenzionati e agenti; ii) imposto l’obbligo ai soggetti sub i) di istituire un punto di contatto centrale.
Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del D.lgs. n. 231/07, alla Banca d’Italia è attribuito il potere di adottare disposizioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in coerenza con le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 1108/2018.
La Banca d’Italia ha emanato le predette disposizioni con Provvedimento del 27 marzo 2019.