Gli intermediari soggetti all’obbligo di nominare il punto di contatto centrale devono provvedere assegnando le funzioni del punto di contatto centrale a una propria articolazione organizzativa (es. un ufficio privo di rapporti con la clientela) ovvero a una società o a un ente insediati in Italia.
Le funzioni del punto di contatto centrale non possono essere attribuite ad una persona fisica. Il destinatario che opera in Italia anche attraverso una succursale designa quest’ultima come punto di contatto centrale in relazione all’attività da esso svolta in Italia per il tramite di soggetti convenzionati e agenti.
A tal fine, gli intermediari soggetti all’obbligo, devono eleggere il proprio domicilio presso il punto di contatto centrale per tutti gli atti, gli obblighi e gli effetti previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative.
L’intermediario finanziario soggetto all’obbligo assicura che presso il punto di contatto centrale siano disponibili la documentazione, le informazioni e i dati necessari a comprovare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, incluso l’obbligo di adeguata verifica della clientela, ai fini delle verifiche di competenza della Banca d’Italia e della UIF.
Ogni anno il punto di contatto centrale assolve all’obbligo di “esercizio di autovalutazione di esposizione al rischio di riciclaggio dell’intermediario”.
Il destinatario può assolvere attraverso il punto di contatto centrale compiti e funzioni ulteriori in materia antiriciclaggio.